Introdotto nel codice penale il nuovo reato di depistaggio

Approvato definitivamente il cinque luglio 2016, dalla Camera dei deputati,  il disegno di legge proposto da Paolo Bolognesi, che introduce nel codice penale, all’art. 375, il nuovo reato di frode processuale e depistaggio.

Il nuovo reato, previsto come circostanza aggravante del delitto di falsità processuale, punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compia azioni dirette a impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale. La particolarità sta nel fatto che, per tale reato, i termini di prescrizione sono allungati addirittura del doppio.

Soggetto attivo del reato può essere solo un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico sevizio, trattasi dunque di un reato proprio. La condotta incriminata consiste nel compiere azioni dirette a ostacolare, impedire o sviare un’indagine o un processo penale e tali azioni possono materializzarsi in un mutamente del corpo del reato, dello stato dei luoghi o delle cose, oppure in una falsa affermazione, negando il vero o tacendo.

Scatta l’inasprimento di pena da sei a dodici anni, quando il reato riguarda processi per gravi stragi di terrorismo, di mafia, associazioni segrete, traffico di armi o altri reati gravi. Nel caso in cui la condanna supera i tre anni, si applica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una diminuzione della pena è prevista per chi si adopera per ripristinare lo stato della scena del reato, oppure collabora con la magistratura. Nessuna sanzione, invece, per chi ritratta.

 

 

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